23.03.2026
la IV direttiva Europea ” case green” e i suoi obiettivi
La direttiva UE “Case Green” 2024/1275 EPBD (Energy Performance of Building Directive) è la quarta norma europea sulla prestazione energetica nell’edilizia: pubblicata l’8 maggio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il testo è entrato in vigore il 28 maggio 2024; i singoli Stati membri hanno due anni per recepirne i contenuti (alcune misure, però, dovranno essere adottate già nei prossimi mesi); la norma fa parte del pacchetto di riforme Fit for 55 e ha l’obiettivo della totale decarbonizzazione (riduzione progressiva e totale delle emissioni di CO2 del parco immobiliare europeo) entro il 2050 attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio europeo e il miglioramento dell’efficienza energetica: a tal fine la Commissione Europea ha approvato il regolamento per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GPW).
l’obiettivo della neutralità climatica
Per il perseguimento di questi obiettivi, la direttiva europea definisce:
-il quadro comune generale di una nuova metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari e introduzione di una nuova scala di definizione delle classi energetiche;
-l’applicazione di nuovi requisiti minimi di prestazione energetica dell’involucro disperdente degli edifici.
– modifiche significative dell’Attestato di Prestazione Energetica: l’art. 19 della nuova direttiva EPBD definisce le caratteristiche del nuovo APE.
La politica energetica europea vuole raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e a tal fine dal 1° gennaio 2030 tutti i nuovi edifici dovranno garantire emissioni zero e ogni stato membro dovrà adottare un piano nazionale di ristrutturazione: tramite la ristrutturazione degli edifici residenziali e non con le prestazioni inferiori gli Stati membri provvedono affinché il consumo medio di energia primaria in kWh/ (m² a) dell’intero parco immobiliare residenziale:
diminuisca di almeno del 16% entro il 2030;
diminuisca di almeno il 20-22% entro il 2035.
Dovranno essere a emissioni zero:
dal 2028 tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione;
dal 2030 anche le nuove costruzioni residenziali private.
Dovrà essere reso noto nell’APE il GWP totale calcolato conformemente all’allegato III della direttiva e inferiore al valore limite fissato dallo stato membro:
-a decorrere dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 m2
-a decorrere dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.
lo stato di fatto del parco immobiliare
Allo stato di fatto il 35% degli edifici dell’UE hanno più di 50 anni e quasi il 75% del parco immobiliare è inefficiente dal punto di vista energetico. Il tasso medio annuo di rinnovamento energetico è solo dell’1% circa, un range estremamente basso.
Ciascuno stato membro dovrà definire, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direttiva, la consistenza qualitativa del proprio parco immobiliare e proporre, secondo l’articolo 3 della direttiva, un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici sia pubblici che privati (NBRP) con l’obiettivo di definire una roadmap che porterà a un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050.
La prima scadenza che gli Stati membri dovranno rispettare per consegnare la prima bozza del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici (NBRP) era fissata al 31 dicembre 2025: la Commissione formulerà le sue raccomandazioni entro sei mesi e gli Stati membri dovranno presentare entro il 31 dicembre 2026 il piano definitivo, che dovrà poi essere aggiornato, in linea con il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima (PNIEC),ogni cinque anni.
La stesura del piano deve seguire un modello comune definito dalla direttiva nel suo allegato II che specifica ne tutti i contenuti: la Commissione fornisce agli stati membri un template con annotazioni e foglio di calcolo per la raccolta dei dati.
Ogni anno l’ENEA in collaborazione con il CTI compila il RACEE ( Rapporto Annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici ) che fornisce valutazioni approfondite sulle caratteristiche energetiche del parco edilizio nazionale : infatti attraverso i dati forniti dagli APE ai Catasti Regionali e trasmessi alle piattaforme informatiche dell’ENEA e qui aggregati l’ENEA riesce a fare ogni anno una fotografia della situazione del parco edilizio pubblico e privato sulle sue caratteristiche costruttive e sugli aspetti energetici degli immobili , sull’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile , sulla riduzione delle emissioni di CO2 sul contributo al raggiungimento degli obiettivi comunitari di risparmio energetico.

cos’è il GWP
Il GWP (Global Warming Potential) è un indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell’arco del suo ciclo di vita completo, combinando le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d’uso: l’ indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso sarà in kgCO2eq/(m²) (di superficie coperta utile), calcolato per un periodo di studio di riferimento di 50 anni.
Gli edifici sono depositari di risorse decennali e costituiscono un’immensa banca di materiali tale che le scelte progettuali anche relative ai meteriali hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell’intero ciclo di vita degli edifici nuovi e ristrutturati: una maggiore attenzione in tal senso e il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (global warming potential — GWP) nel corso del ciclo di vita dell’edificio è il primo passo verso un uso efficiente delle risorse .
Entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri pubblicano e notificano alla Commissione una tabella che definisce l’introduzione di valori limite del GWP totale cumulativo nel corso del ciclo di vita di tutti gli edifici di nuova costruzione e fissano obiettivi per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2030, e valori limite massimi, dettagliati per zone climatiche e tipologie di edili
La commissione europea e il regolamento per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GPW)
Il 16 dicembre 2025 la Commissione europea ha approvato il regolamento delegato 2025/8723 sul calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nel corso del ciclo di vita negli edifici di nuova costruzione.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 7, paragrafo 3, della Direttiva EPBD (2024/1275) che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modifichino l’allegato III per stabilire un quadro dell’Unione per il calcolo nazionale del GWP nel corso del ciclo di vita ai fini del conseguimento della neutralità climatica.
Ricordiamo che il GWP nel corso del ciclo di vita va calcolato conformemente all’allegato III e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE). Gli Stati membri provvedono affinché il GWP nel corso del ciclo di vita sia calcolato e reso noto nell’attestato di prestazione energetica dell’edifici.
Le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante l’intero ciclo di vita di un edificio riguardano, ad esempio, la produzione e il trasporto di prodotti da costruzione, le attività nel cantiere, il consumo di energia nell’edificio e la sostituzione dei prodotti da costruzione, come pure le attività di demolizione, trasporto e gestione dei rifiuti e il loro riutilizzo, riciclaggio e smaltimento finale.
Allegato tecnico al regolamento delegato c/2025/8723 e calcolo del GWP
Le regole operative sono descritte nell’Allegato al regolamento delegato, contenuto nel documento ST-16953-2025-ADD-1. Il regolamento delegato modifica e sostituisce l’allegato III della direttiva (UE) 2024/1275
Si stabilisce che:
-il periodo di studio di riferimento è fissato convenzionalmente in 50 anni;
-il GWP deve essere espresso in kg di CO₂ equivalente per metro quadrato di superficie utile;
-la superficie utile deve essere definita in modo trasparente, secondo standard riconosciuti a livello internazionale.
L’allegato definisce il ciclo di vita dell’edificio e lo scompone in fasi temporali standardizzate. Non si può più calcolare il GWP “a spanne”, ma bisogna seguire moduli specifici:
-A1-A3: Estrazione materie prime e produzione dei materiali.
-A4-A5: Trasporto in cantiere e installazione/costruzione.
-B1-B7: Fase d’uso (emissioni operative, manutenzione e sostituzione di componenti come infissi o impianti).
-C1-C4: Fine vita (demolizione, trasporto rifiuti, trattamento e smaltimento).
-D: Benefici e oneri oltre il ciclo di vita (il valore del riciclo e del riutilizzo).
obbligo di calcolo del GWP e indicazione nell’APE
Il regolamento impone il calcolo del GWP e l’indicazione del suo valore che andrà esplicitato all’interno dell’Attestato di Prestazione Energetica. L’APE dovrà riportare una tabella dettagliata che mostri l’impatto di ogni singola fase. Questo permetterà di identificare immediatamente se un edificio è “green” avendo bassi consumi operativi e basso impatto dei materiali scelti).
Entro il 2027 gli Stati membri dovranno pubblicare una tabella nazionale che introduca valori limite di soglia per il GWP, definendo obiettivi di riduzione progressivi.
di m.pellegrino certificatore energetico architetto